19/09/2023

Variazione codice fiscale condominio


Ogni nuovo amministratore (o comunque ogni condomino a seguito di cessazione dell'amministratore cui non segua nuova nomina, es. nei condomini ove ciò non è obbligatorio) deve provvedere alla richiesta di variazione del codice fiscale mediante il modello AA5/AA6 da presentare all'agenzia delle entrate.

Non esiste un obbligo che specificamente dispone tale incombenza. Il d.p.r. n. 605/73, tuttavia, all'art. 4, primo comma lett. b), specifica che "per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza".

È evidente, pertanto, che il cambio dell'amministratore (o la soppressione del suo ufficio) determinano una variazione del legale rappresentante, sicché tale circostanza deve essere portata all'attenzione degli uffici finanziari.

L'omessa richiesta del codice fiscale ed al suo pari l'omessa comunicazione della variazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 d.p.r. n. 605/1973.

Variazione del codice fiscale del condominio, gli adempimenti

Se tale soggetto non dovesse farlo, l'amministratore uscente potrebbe intimare tale adempimento con lettera di diffida e riserva di risarcimento del danno.

Allo stesso modo potrebbe fare l'amministratore revocato inviando la lettera a tutti i condomini, per il caso di revoca cui non sia seguita nuova nomina. La variazione, infatti, può anzi dev'essere richiesta da uno degli interessati, che, in mancanza dell'amministratore (es. nei condomini ove la nomina non è obbligatoria), può anche essere uno dei condomini.

Variazione del codice fiscale del condominio, la segnalazione di cessazione

Può avvenire che si crei una situazione d'impasse. L'amministratore revocato o dimissionario che resta referente per quel codice fiscale perché il suo successore comunica la variazione ovvero perché il successore non si è attivato, ovvero perché non v'è successore.

In questi casi, lo ricordiamo, nulla vieta all'amministratore uscente, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, di comunicare all'Agenzia delle Entrate che non è più lui l'amministratore - allegando alla comunicazione verbale di revoca e/o accettazione delle dimissioni - e quindi chiedere la dissociazione del suo nome dalla legale rappresenta del condominio.

Starà poi all'ente svolgere gli opportuni accertamenti per individuare la nuova persona cui associare quel codice.


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