Decreto rilancio incentivi persone fisiche senza partita IVA


Ecobonus


Superbonus del 110% per cappotti termici, caldaie, sismabonus e fotovoltaico

La detrazione del 110% riguarderà anche le opere minori, purché abbinate agli interventi di efficientamento energetico

Il nuovo bonus vale il 110% e si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.


INTERVENTI TRAINANTI


Gli interventi che attivano lo sconto sono tre:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio - sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire - con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Ecobonus collegato ai lavori maggiori

Queste percentuali così favorevoli (110%) si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati prima. Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Sismabonus e polizza contro i rischi

Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” o degli interventi relativi al sismabonus. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi trainanti.

Beneficiari e immobili

Tutte le agevolazioni viste fin qui si applicano agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o di impresa.

Sconto e cessione in fattura

Tutti i bonus presentati finora posssono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura. Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla). I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione e in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre al penale, risponderanno di una specifica sanzione ancora da quantificare. Dovranno inoltre avere una polizza che garantisca l’Erario da eventuali danni.

Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione.

La cessione del credito d’imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

In caso di eventuali violazioni - in presenza di concorso nella violazione - il fornitore che ha applicato lo sconto e chi ha acquisito il credito, saranno responsabili in solido.

Bonus congedi parentali e baby sitter


Il 'decreto Rilancio' proroga i due provvedimenti del Cura Italia per i genitori con figli inferiori ai 12 anni. Si tratta del congedo parentale fino a 30 giorni, periodo nel quale si riceverà una indennità del 50% della retribuzione o si può cumulare il bonus baby sitter da 600 euro, che ora arriva a 1.200 euro se non l’ha ancora chiesto o ottenuto. Il bonus vale anche come spesa per centri estivi o servizi per l’infanzia.

Bonus bici


L’incentivo è rivolto ai residenti nelle città capoluogo di regione e di provincia, nelle Città Metropolitane, ovvero nei comuni con oltre 50 mila abitanti. L’importo complessivo, per un ammontare di massimo 500 euro, coprirà fino al 60% della spesa sostenuta per comprare un mezzo di mobilità sostenibile: quindi biciclette, e-bike, monopattini, segway a propulsione prevalentemente elettrica.
Ciascun acquirente, di età superiore ai 18 anni, potrà beneficiarne una sola volta. Facciamo un esempio pratico. Per poter usufruire dell’ammontare massimo del bonus di 500 euro, bisognerà quindi acquistare una bici o un mezzo di mobilità con prezzo pari o superiore a 833,33 euro.

Come chiedere il bonus

Ancora non sono stabilite chiaramente le modalità di fruizione. Nel decreto Rilancio, infatti, non è specificato come chiedere il bonus. Ma un’anticipazione è stata data il 14 maggio, in conferenza stampa dalla Ministra Paola De Micheli. Probabilmente, verrà creata una apposita piattaforma sul sito del Ministero dei Trasporti, dove si potrà registrare la ricevuta che attesta l’acquisto del mezzo per chiedere il rimborso.

Fino a quando si può richiedere

La validità del provvedimento come previsto dal Dl Rilancio riguarda gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020. La copertura complessiva stanziata dal Governo per il cosiddetto “bonus mobilità” è di 120 milioni di euro.
Nel Dl è inoltre previsto il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili.

Bonus vacanze


Un contributo al quale possono accedere le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro, modulato in base alla numerosità del nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie mononucleari. Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. L'80% sarà uno sconto diretto sulla fattura elettronica emessa da qualche struttura ricettiva, il restante 20% sarà una detrazione dall'imposta sul reddito Persone Fisiche senza partita Iva

  • per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
  • per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.