Decreto rilancio incentivi partita IVA


Bonus 600 euro


Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

  • ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • >ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
  • ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
  • ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
  • In alternativa è previsto per gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le aziende agricole o commerciali, anche se cooperative un Bonus a fondo Perduto determinato come segue. Potranno beneficiarne solo le imprese con un fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. A patto che i ricavi di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi di quello dello stesso periodo dell’anno precedente. Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno avviato l’attività a partire dal primo gennaio 2019, anche in assenza del requisito della flessione del giro d’affari. “L’ammontare del contributo, che non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate con accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, spetta in percentuale”, si legge nell’ultima versione del decreto. In particolare, spetterà una quota pari al 25, al 20 e al 15%per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila cinque milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. L’istanza andrà presentata per via telematica dall’interessato o dai intermediari delegati dal beneficiario all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
  • >E’ previsto anche un sistema di controllo: “Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” si legge nel documento.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS o dalla propria cassa di appartenenza in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Bonus affitti


Con il decreto Rilancio entra in scena un nuovo credito d'imposta per l'affitto di immobili non abitativi. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 L’agevolazione scende al 30% in caso di affitto d'azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Dopo il bonus negozi e botteghe, previsto dal decreto Cura Italia limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli immobili C/1, il nuovo credito d’imposta interessa tutti gli immobili a uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti e agli Enti del Terzo settore che non rientravano nelle attività necessarie.
Mentre il bonus negozi e botteghe è valido solo per il mese di marzo 2020, il nuovo incentivo riguarda un periodo di tre mesi:marzo, aprile e maggio.
A differenza del precedente beneficio, utilizzabile esclusivamente in compensazione, il nuovo credito d’imposta, in alternativa all’utilizzo diretto, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.

Requisiti

  1. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
    Accesso senza limiti per le strutture alberghiere, che possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.
    Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
  2. Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Immobili interessati

Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d’imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

  • allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
  • all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Misura del credito d'imposta

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d’imposta 2020).
Il bonus si dimezza al 30% (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (quindi dichiarazione 2021 per redditi percepiti nel 2020) ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
In luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nell’ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.
Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.
Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 Tuir e dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Divieto di cumulo

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).
Per espressa disposizione, il beneficio ricade nell’ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.
Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.