Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:
Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS o dalla propria cassa di appartenenza in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Con il decreto Rilancio entra in scena un nuovo credito d'imposta per l'affitto di immobili non abitativi. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 L’agevolazione scende al 30% in caso di affitto d'azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Dopo il bonus negozi e botteghe, previsto dal decreto Cura Italia limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli immobili C/1, il nuovo credito d’imposta interessa tutti gli immobili a uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti e agli Enti del Terzo settore che non rientravano nelle attività necessarie.
Mentre il bonus negozi e botteghe è valido solo per il mese di marzo 2020, il nuovo incentivo riguarda un periodo di tre mesi:marzo, aprile e maggio.
A differenza del precedente beneficio, utilizzabile esclusivamente in compensazione, il nuovo credito d’imposta, in alternativa all’utilizzo diretto, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.
Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d’imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:
Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d’imposta 2020).
Il bonus si dimezza al 30% (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (quindi dichiarazione 2021 per redditi percepiti nel 2020) ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
In luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nell’ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.
Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.
Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 Tuir e dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.
In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).
Per espressa disposizione, il beneficio ricade nell’ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.
Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.